Il tema della dichiarazione del beneficiario effettivo è stato molto discusso negli ultimi due anni, fatte salve numerose disposizioni legislative e numerosi cambiamenti.
La fine del 2021 aggiunge una modifica a tale riguardo, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 1240/29.12.2021 della legge n. 315 del 28.12.2021 che modifica e integra la legge n. 129/2019 sulla prevenzione e la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e per modificare e integrare taluni atti normativi.
Pertanto, le persone giuridiche soggette all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio presentano, ogni qualvolta sia apportata una modifica, una dichiarazione sul titolare effettivo della persona giuridica ai fini della registrazione nel registro della proprietà effettiva delle società, ad eccezione delle società autonome, delle società nazionali e delle società e delle società interamente o principalmente di proprietà dello Stato.
In caso di cambiamento dell’identità del beneficiario effettivo, la dichiarazione è presentata entro 15 giorni dalla data in cui il beneficiario effettivo ha preso effetto.
La dichiarazione relativa al beneficiario effettivo può assumere la forma di un’iscrizione in firma privata o in forma elettronica e può essere inviata all’ufficio del registro delle imprese per via elettronica, mediante firma elettronica o mediante servizi postali e di corriere, o presso la contro cancelleria del registro di commercio, da parte di un rappresentante o persona fisica, secondo quanto previsto dalla legge.
La dichiarazione relativa al beneficiario effettivo può essere fatta anche davanti al rappresentante della cancelleria del commercio o depositata, personalmente o per rappresentante, con una data certificata dal notaio o autenticata dall’avvocato.
Oltre al requisito di cui sopra, le persone giuridiche soggette all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio, che hanno nel registro di proprietà entità registrate e/o stabilite a fini fiscali in giurisdizioni non soggette a regime fiscale e/o in alte giurisdizioni di rischio di riciclaggio di denaro e/o finanziamento del terrorismo e/o giurisdizioni sotto il controllo dei pertinenti organismi internazionali, per il rischio di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo, presenta annualmente una dichiarazione del beneficiario effettivo per l’iscrizione nel registro della proprietà effettiva delle società entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio d’esercizio.
Va notato che l’obbligo di presentare una dichiarazione del beneficiario effettivo all’atto della registrazione è soddisfatto anche includendo, all’atto della registrazione, nell’atto costitutivo, i dati identificativi dei beneficiari effettivi e le modalità di controllo della persona giuridica. La successiva modifica dei dati identificativi della proprietà effettiva non impone l’obbligo di redigere un atto modificativo dello statuto, dichiarandoli presentando una nuova dichiarazione del beneficiario effettivo, contestualmente alla modifica del registro di commercio.
In conclusione, le nuove disposizioni giuridiche prevedono che la dichiarazione di titolarità effettiva della persona giuridica sia presentata al momento della registrazione e ogniqualvolta si verifichi una modifica. Persone giuridiche soggette all’iscrizione nel registro di commercio, che hanno nell’assetto proprietario entità registrate/registrate e/o stabilite a fini fiscali in giurisdizioni non cooperative e/o ad alto livello le giurisdizioni di rischio in materia di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo e/o giurisdizioni sotto il controllo degli organismi internazionali competenti, per il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, presentano una dichiarazione annuale entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio annuale.