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Modifiche alla concessione del congedo e dell’indennità parentale a partire dal 2023

L’ordinanza recepisce una serie di disposizioni adottate a livello europeo, pertanto le modifiche mirano a un’equa ripartizione delle responsabilità di cura dei figli tra uomini e donne.

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L’ordinanza d’urgenza n. 164 del 2022, che modifica e integra l’ordinanza d’urgenza del governo n. 111/2010 sul congedo parentale e l’assegno mensile per l’educazione dei figli, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 1173 del 7.12.2022, introduce cambiamenti relativi alla concessione del congedo parentale e dell’assegno a partire dal 2023.

L’ordinanza recepisce una serie di disposizioni adottate a livello europeo, per cui le modifiche mirano a ripartire equamente le responsabilità di cura dei figli tra uomini e donne, a garantire l’equilibrio tra lavoro e vita privata e ad aumentare la possibilità per i genitori che non hanno inizialmente richiesto il congedo parentale di esercitare questo diritto.

Le principali modifiche e integrazioni apportate dal decreto d’urgenza n. 164 del 29 novembre 2022 riguardano:

  • l’estensione del periodo di congedo parentale non trasferibile per il genitore che non ha richiesto inizialmente tale diritto da almeno 1 mese ad almeno 2 mesi del periodo totale di congedo, se entrambi i genitori soddisfano le condizioni legali (in altre parole, il “mese del padre” viene raddoppiato);
  • se entrambi i genitori soddisfano i requisiti per il congedo parentale di cui al presente decreto d’urgenza, esso viene concesso in modo tale che:

a) almeno 2 mesi di congedo parentale da fruire da parte del genitore che non ha richiesto inizialmente tale diritto;

b)se il genitore di cui alla lettera a) non richiede il congedo parentale per almeno due mesi, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto d’urgenza, l’altro genitore non ha diritto al congedo parentale in sua vece

  • ricalcolo dell’importo dell’assegno in caso di reddito aggiuntivo, nel periodo fino al compimento dei 2 anni di età del bambino, rispettivamente 3 anni nel caso di un bambino disabile, da sentenze/certificati giudiziari o atti di rettifica del reddito;
  • sospensione o cessazione del pagamento dell’assegno per l’educazione dei figli se il certificato di invalidità scade durante il periodo di congedo per l’educazione dei figli;
  • l’introduzione di un periodo di preavviso di almeno 10 giorni che la lavoratrice dà al datore di lavoro al momento dell’esercizio del diritto al congedo e alle prestazioni, prima della fine del congedo di maternità o prima della data prevista di inizio del congedo parentale, attraverso una richiesta, cartacea o elettronica, che specifichi il periodo;
    Se l’avente diritto non specifica nella domanda il periodo previsto per il congedo parentale, il datore di lavoro approva la domanda per il periodo massimo di congedo parentale,
  • nel caso di un avente diritto che sia un lavoratore dipendente e che ritorni a lavorare, deve dare al datore di lavoro un preavviso scritto di almeno 30 giorni della sua intenzione di riprendere il rapporto di lavoro o di servizio;
  • mantenere, fino alla fine del congedo parentale, le condizioni di lavoro e i diritti salariali acquisiti all’inizio del congedo o acquisiti durante il congedo;
  • l’introduzione del congedo e dell’assegno per l’educazione dei figli per i genitori adottivi come periodo di qualificazione per il diritto al congedo parentale e all’assegno per l’educazione dei figli;
  • riconoscimento del reddito estero conseguito contemporaneamente al reddito nazionale (a condizione che non vi sia sovrapposizione tra periodi di lavoro e reddito nello stesso mese);
  • 50% di assegno mensile in più per i figli nati da gemelli, terzine o plurigemellari, a partire dal secondo figlio (quindi 50% di assegno in più per ogni figlio). L’aumento così calcolato non può essere inferiore all’importo minimo dell’assegno per l’educazione dei figli. Lo stesso vale per le gravidanze che si sovrappongono, cioè per le madri che partoriscono durante il congedo per la cura dei figli.
  • l’assegno per l’educazione dei figli può essere perseguito ed eseguito indipendentemente dalla natura del debito del debitore, nei limiti previsti dal quadro giuridico di riferimento.

Le nuove norme si applicano a partire dal 1° gennaio 2023, ad eccezione di quelle relative all’aumento del periodo di non trasferibilità tra genitori da un mese a due mesi, che si applicano sia alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023 sia a quelle presentate in precedenza e non ancora decise entro tale data.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza d’urgenza, il Governo aggiornerà le Norme metodologiche per l’applicazione delle disposizioni della presente Ordinanza.