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Notizie legislative su microimprese e PFAs dal 1º gennaio 2023

Da gennaio 2023, lo status delle microimprese vedrà alcuni cambiamenti significativi.

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Da gennaio 2023, lo status delle microimprese vedrà alcuni cambiamenti significativi. Questi sono il risultato dell’ordinanza governativa n. 16/2022, un atto normativo molto contestato, che ha generato molte modifiche al codice fiscale e molte tensioni nell’ambiente imprenditoriale.

Cosa cambia per le microimprese?

Ai sensi delle disposizioni dell’ordinanza governativa 16/2022, art. 47 (1), lettera c) una microimpresa sarà quella persona giuridica rumena che soddisfa cumulativamente le seguenti condizioni, il 31 dicembre dell’anno fiscale precedente:

  • ha realizzato ricavi che non superavano il ron equivalente di 500.000 euro. Il tasso di cambio per la determinazione dell’equivalente in euro è quello applicabile alla chiusura dell’esercizio in cui sono state registrate le entrate;
  • ricavi diversi dalla consulenza e/o dalla gestione, in proporzione superiore all’80% dei ricavi totali;
  • la fissazione di una condizione per la detenzione di quote da parte dello stesso azionista/socio in non più di tre microimprese;
  • ha almeno un dipendente (nel qual caso è necessario eliminare l’aliquota del 3%).

Altre disposizioni dell’atto normativo precisano che:

  • le microimprese NON possono scegliere di pagare l’imposta sulle società durante l’anno fiscale, l’opzione può essere esercitata a partire dall’anno fiscale successivo, con le eccezioni di cui all’articolo 52. (Guadagna più di 1.000.000 di euro). L’opzione è comunicata alle autorità fiscali competenti;
  • una persona giuridica rumena di nuova costituzione può scegliere di pagare l’imposta sul reddito delle microimprese a partire dal primo anno fiscale, entro 30 giorni dalla data di registrazione della rispettiva persona giuridica. Pertanto, se il rapporto di lavoro è sospeso, secondo la legge, la condizione relativa alla detenzione di un dipendente è considerata soddisfatta se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni e la situazione è registrata per la prima volta nel rispettivo anno fiscale. In caso contrario, si applicano di conseguenza le disposizioni dell’articolo 52 (2). (Persone giuridiche rumene che rientrano nella legge n. 170/2016 in materia fiscale specifica per determinate attività).

In conclusione, per quanto riguarda la condizione di avere almeno un dipendente per l’applicazione dell’imposta sul reddito specifica alle microimprese, si afferma che la sospensione dei rapporti di lavoro può innescare il passaggio all’imposta sulle società se la sospensione dura più di 30 giorni. Poiché la sospensione del rapporto di lavoro per meno di 30 giorni non comporta il trasferimento all’imposta sulle società, è obbligatorio che la situazione non si ripeta più di una volta in un anno fiscale.

Inoltre, una delle nuove clausole, che genererà molte complicazioni nella pratica, è l’istituzione di una condizione per la detenzione di partecipazioni azionarie da parte dello stesso azionista/socio in non più di tre microimprese.

Che cosa implica l’attuale formulazione dell’atto normativo?

“Nel caso in cui, durante l’esercizio finanziario, uno qualsiasi degli azionisti di una microimpresa possieda più del 25% del valore/numero delle partecipazioni o dei diritti di voto in più di tre microimprese, gli azionisti determinano la microimpresa/microimprese che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che devono applicare le disposizioni del titolo II a decorrere dal trimestre in cui tale situazione è registrata, in modo che la condizione relativa al numero massimo di tre microimpreseimprese nelle quali una delle collegate/azionisti detiene più del 25% del valore/numero delle partecipazioni o dei diritti di voto.

L’uscita dal sistema di tassazione sui redditi delle microimprese è comunicata all’organismo fiscale competente, secondo le disposizioni della legge n. 207/2015, con successive modifiche e integrazioni, ed è definitiva per l’anno fiscale in corso.”

In pratica, quando si parla di diversi azionisti con diverse partecipazioni in diverse società, è molto difficile immaginare come verranno prese queste decisioni, cosa accadrà se non c’è accordo degli azionisti di maggioranza sulla determinazione del vettore fiscale (Quale delle imprese dovrebbe rinunciare allo status di microimpresa?), ecc. Purtroppo, non riteniamo che il legislatore abbia tenuto conto di tutte le possibili varianti e abbia previsto possibili strozzature nell’applicazione di tale disposizione, quindi l’intero ambiente imprenditoriale è impaziente di attuare le norme.

Dichiarazione, ritenuta e pagamento dell’imposta sui dividendi

Un’altra novità introdotta da OG16/2022 si riferisce all’aumento dell’imposizione sui dividendi. Secondo le nuove disposizioni, l’imposta sui dividendi è stabilita applicando un’aliquota dell’8% sul dividendo lordo versato a una persona giuridica rumena. L’imposta sui dividendi è dichiarata e versata al bilancio dello Stato, fino al 25 incluso del mese successivo a quello in cui viene pagato il dividendo.

Questa disposizione (l’aumento dell’imposta sui dividendi dal 5 all’8%) è valida per tutte le società, ma nel caso delle microimprese che subiranno anche altre modifiche con impatto fiscale negativo, avrà un impatto maggiore.

Variazioni anche per PFAs. Fissazione del reddito netto annuale sulla base delle regole di reddito

Lo stesso atto normativo, all’articolo 69, paragrafo 9, introduce modifiche che avranno anche un impatto sui PFAs, vale a dire:
“Contribuenti, per i quali il reddito netto è determinato sulla base delle norme sul reddito e che nell’esercizio fiscale precedente hanno registrato un reddito lordo annuo superiore all’equivalente RON di 25.000 EUR, a partire dal prossimo anno fiscale hanno l’obbligo di determinare il reddito netto annuo nel sistema reale. Il tasso di cambio utilizzato per determinare l’equivalente in lei di 25.000 EUR è il tasso di cambio medio annuo comunicato dalla Banca nazionale di Romania alla fine dell’esercizio fiscale. Questa categoria di contribuenti ha l’obbligo di compilare e presentare il prospetto unico delle imposte sul reddito e dei contributi sociali dovuti dagli individui entro il 25 maggio compreso l’anno successivo a quello della realizzazione del reddito.”

Fino al 01.08.2022 la disposizione era la seguente:

  • i contribuenti per i quali il reddito netto è stato determinato sulla base delle norme sul reddito dovevano aver registrato nell’esercizio fiscale precedente un reddito annuo lordo superiore all’equivalente in ron di 100.000 euro.

Quindi, a partire dal prossimo anno, molti meno contribuenti potranno beneficiare in futuro delle agevolazioni di calcolo del reddito netto sulla base delle norme sul reddito.