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Occupazione dei disabili – dopo il 25 luglio 2020

Le modifiche alla legge 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità entrano in vigore a partire dal 25.07.2020.

Ricordiamo che i diritti delle persone con disabilità (persona disabile significa anche invalido di grado III) occupati o in cerca di lavoro sono i seguenti:

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Le modifiche alla legge 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità entrano in vigore a partire dal 25.07.2020.

Ricordiamo che i diritti delle persone con disabilità (persona disabile significa anche invalido di grado III) occupati o in cerca di lavoro sono i seguenti:

Le modifiche alla legge 448/2006 sulla protezione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità entrano in vigore a partire dal 25.07.2020.

Ricordiamo che i diritti delle persone con disabilità (persona disabile significa anche invalido di grado III) occupati o in cerca di lavoro sono i seguenti:

  • corsi di formazione;
  • adattamento ragionevole sul luogo di lavoro;
  • consulenza di una persona specializzata nella mediazione del lavoro;
  • un periodo di prova di almeno 45 giorni lavorativi;
  • preavviso pagato non meno di 30 giorni lavorativi al momento della cessazione del rapporto di lavoro per motivi non imputabili al dipendente, ma anche la capacità di lavorare meno di 8 ore/giorno, se beneficia della raccomandazione del comitato di valutazione.

La novità è che il datore di lavoro è tenuto a garantire l’accesso dei disabili ad un lavoro adeguato, in conformità con la loro specializzazione e la capacità di lavoro attestata dal certificato di lavoro nel grado di disabilità, e di adattare ragionevolmente il lavoro da essi occupato.

Il “ragionevole adattamento al luogo di lavoro” è definito dal legislatore come la somma di tutte le modifiche apportate dal datore di lavoro per facilitare il diritto al lavoro della persona disabile. Ciò comprende anche l’adattamento dell’orario di lavoro al potenziale funzionale della persona, l’acquisto di attrezzature di assistenza, dispositivi e tecnologie di assistenza, ecc.

La mancanza dell’assicurazione di lavoro come indicato sopra è un reato ed è multato tra 10 000 – 25 000 RON.