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Semplificazione e digitalizzazione della registrazione delle società presso il registro del commercio

Secondo un progetto di legge pubblicato nel dibattito pubblico dal Ministero della Giustizia, si propone di digitalizzare l’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio (ONRC).

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Secondo un progetto di legge pubblicato nel dibattito pubblico dal Ministero della Giustizia, si propone di digitalizzare l’Ufficio Nazionale del Registro del Commercio (ONRC) eliminando alcune formalità, in modo che le visite allo sportello siano limitate, il tutto essendo effettuato online.

Tra i cambiamenti più importanti è quello in cui l’intero processo della registrazione di una società verrà effettuato in via telematica.

Inoltre, non sarà più necessario presentare alla registrazione:

  • la prova della prenotazione del nome – l’obbligo di presentare la prova della prenotazione del nome della società/del logo è effettuata dal personale dell’ufficio del Registro di Commercio, nei casi in cui il richiedente indichi il proprio numero di registrazione;
  • i documenti di registrazione dei fondatori, amministratori, revisori dei conti/revisori dei conti per le persone giuridiche rumene, per i quali i dati possono essere verificati nel sistema integrato ORC;
  • i documenti comprovanti che i pagamenti sono stati effettuati o che, in caso di cessione, l’interessato è stato dichiarato responsabile del pagamento, le imprese individuali e familiari;
  • la decisione della società di partecipare alla costituzione della società da parte dei fondatori di persone giuridiche – informazioni già disponibili nel registro delle imprese;
  • il certificato di credito bancario delle persone giuridiche non residenti che partecipano alla costituzione di una società, rilasciato da una banca o dalla camera di commercio competente del paese di cittadinanza;
  • tutti i documenti precedentemente presentati e menzionati nel registro di commercio per i quali è stata effettuata la comunicazione legale;
  • documenti precedentemente rilasciati dal CRS, richiesti a sostegno delle domande di registrazione (certificati di registrazione, licenze di esercizio certificate);
  • copie dei certificati di registrazione delle persone giuridiche che acquisiscono lo status di partner per le persone giuridiche rumene;
  • l’atto di registrazione delle persone giuridiche rumene titolari dello status di amministratore/direttore/membro della direzione;
  • la prova dell’accordo del creditore di estinguere la responsabilità o di regolarizzarla, in caso di liquidazione simultanea di un’impresa;
  • il certificato di decesso in caso di acquisizione di azioni per successione, qualora sia prevista la clausa di continuazione della società con gli eredi.

In secondo luogo, il progetto mira a modificare le norme metodologiche relative alla tenuta dei registri di imprese, alla tenuta dei registri e alla diffusione di informazioni dal registro di commercio. L’emendamento si riferisce anche all’aggiornamento terminologico, per essere coerente con le disposizioni di altri atti normativi che disciplinano determinati rapporti giuridici e che hanno effetti sulla procedura di registrazione nel registro di commercio (Ad es. OUG n. 116/2009 – ordinanza che stabilisce in dettaglio quali documenti debbano essere presentati per qualsiasi tipo di registrazione nel Registro di Commercio e quale sia la procedura di regolamento delle domande, il Codice Civile, il Codice di Procedura Penale, gli atti di modifica del diritto delle società, ecc.).