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Sostegno finanziario per la riduzione dell’orario di lavoro prolungato fino al 31.12.2022

Il Governo ha adottato l’ordinanza governativa n. 73/2022, che proroga fino al 31.12.2022 il periodo per il quale i datori di lavoro hanno la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti di non più dell’80% della durata giornaliera, settimanale o mensile e di ottenere aiuti finanziari dal Governo.

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Il Governo ha adottato il 30.05.2022 O.U.G. n. 73/2022, sulla modifica del O.U.G n.123/2020, concernente le misure di sostegno per i lavoratori e i datori di lavoro nel contesto della pandemia COVID, nel senso che ha esteso fino al 31.12.2022 il periodo per il quale i datori di lavoro hanno la possibilità di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti di non più dell’80% della durata giornaliera, settimanale o mensile, stipulato nel contratto di lavoro individuale e ottenere un aiuto finanziario dal governo.

Queste disposizioni erano valide fino alla scadenza del periodo di 3 mesi dalla data di cessazione dello stato di allerta, rispettivamente fino all’8 giugno 2022. Di conseguenza, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’08 giugno 2022.

Poiché le imprese incontrano ancora difficoltà nello svolgimento della loro attività, questa volta a causa del l’attuale situazione politica ed economica, il governo ha deciso di prorogare il periodo entro il quale i datori di lavoro possono decidere di ridurre il loro orario di lavoro, ma le condizioni che devono soddisfare sono cambiate, la misura è stata adottata anche per sostenere le aziende che affrontano un calo della produzione.

Pertanto, le nuove condizioni per l’applicazione del meccanismo Kurzarbeit sono le seguenti:

  • la riduzione dell’attività è giustificata da una diminuzione del fatturato nel mese precedente l’applicazione della misura o, al più tardi, nel mese prima del mese precedente; di almeno il 10% rispetto al mese analogo o alla media mensile del fatturato nell’anno precedente la dichiarazione di stato di emergenza / allarme, rispettivamente 2019;
  • la novità consiste nel fatto che, se non si registra una diminuzione del fatturato del 10%, si tiene conto della diminuzione della produzione registrata nel mese per il quale è stata chiesta la misura o, al più tardi, nel mese prima del mese precedente, almeno il 10% rispetto allo stesso mese o alla media mensile della produzione nell’anno precedente la dichiarazione di emergenza/allarme;
  • nel caso di un datore di lavoro stabilito tra il 1 gennaio e il 15 marzo 2020 e con almeno un dipendente, la diminuzione della produzione è correlata alla produzione realizzata nel mese precedente l’applicazione della misura di riduzione dell’orario di lavoro;
  • la misura riguarda almeno il 10% del numero di dipendenti dell’unità.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di esclusione sociale di coloro che sono economicamente attivi, ma che si trovano anche in una situazione di cessazione della loro attività, l’atto normativo prevede anche la proroga del periodo di concessione dell’indennità del 41,5% della retribuzione media lorda prevista dalla Legge sulla Previdenza Sociale per i professionisti prevista dal Codice Civile, per gli individui che ottengono reddito da diritti d’autore e diritti connessi, ai sensi della Legge n. 8/1996, e per gli individui con convenzioni individuali sul lavoro ai sensi della legge n. 1/2005.