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Calendario dei debiti e termini per l’esecuzione differiti fino al 25.12.2020

Il Governo ha approvato, giovedì, 22.10, l’applicazione della procedura alternativa semplificata per la concessione di rate di pagamento per un massimo di 12 mesi.

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Il Governo ha approvato, giovedì, 22.10, l’applicazione della procedura alternativa semplificata per la concessione di rate di pagamento per un massimo di 12 mesi, per gli obblighi di bilancio principali e accessori la cui data di scadenza/il termine di pagamento è scaduto dopo la data di attivazione dello stato di emergenza e fino alla data di rilascio del certificato di dichiarazione fiscale.

Allo stesso tempo, l’esecutivo ha deciso di prorogare fino al 25 dicembre il periodo durante il quale gli interessi e le sanzioni per gli obblighi fiscali non pagati non saranno riscossi a causa, che è scaduto dopo l’inizio della situazione di emergenza e le autorità fiscali non inizieranno l’applicazione, consentire ai debitori di decidere in merito all’accesso alle agevolazioni fiscali fornite in funzione della loro situazione fiscale.

Per la concessione della rata, il contribuente deve soddisfare le seguenti condizioni:

  • presentare una domanda entro il 15 dicembre 2020, compreso. Su richiesta, il debitore può allegare uno schema di rate contenente l’importo proposto delle rate;
  • non incorrono in obblighi di bilancio pendenti al momento della dichiarazione di emergenza e non vengono successivamente assolti;
  • non essere in procedura concorsuale;
  • non essere sciolto in conformità con le leggi in vigore;
  • presentare tutte le dichiarazioni dei redditi;
  • che non è stata accertata la propria responsabilità ai sensi delle leggi in materia d’insolvenza e/o di responsabilità solidale, conformemente alle disposizioni degli articoli 25 e 26 della legge 207/2015 sul codice di procedura fiscale, come modificato e integrato.

Le rate di pagamento non sono concesse per un massimo di 500 lei, per le persone fisiche, o 5.000 lei per le persone giuridiche. I debitori in stato d’insolvenza possono beneficiare della rinegoziazione semplificata delle loro attuali obbligazioni derivanti dalla dichiarazione di emergenza, ma anche di quelle che devono pagare rate in conformità al Codice di procedura fiscale.

L’eliminazione graduale semplificata non comporta la concessione di garanzie e il legislatore, d’intesa con la Comunità delle imprese e le altre parti sociali, ha introdotto un pagamento d’interessi. Il tasso d’interesse si riduce della metà, cioè 0,01% al giorno di ritardo, cioè al 3,65% all’anno (rispetto al Codice delle procedure fiscali che prevede il tasso d’interesse dello 0,02% al giorno di ritardo).

Il Ministero delle Finanze ha detto che il debitore può richiedere il pagamento delle rate includendo nelle rate i debiti sostenuti dopo il pagamento della rata 2 volte durante il periodo della rata. “Se il debitore perde la rata, può anche chiedere che sia mantenuta due volte. Il debitore può allegare uno schema di rate, tra cui l’importo proposto di rate, che possono includere tassi di pagamento differenziati.”

Tra i vantaggi di questa misura, il ministero delle Finanze afferma che si tratta di un’alternativa alle misure fiscali adottate dopo l’emergenza, per le quali il periodo di applicazione termina il 25 ottobre 2020.

Rispetto alla normale procedura per la concessione della rata, secondo il Codice di procedura fiscale, la procedura e i documenti presentati dai debitori sono semplificati, in quanto la rata viene concessa solo su richiesta, senza che siano presentati altri documenti. Il termine per il regolamento è notevolmente ridotto – cinque giorni dalla data della domanda, poiché non è necessaria un’analisi completa della situazione fiscale del debitore;

L’esecuzione forzata è sospesa anche per gli obblighi di bilancio subordinatamente al pagamento della rata;

D’altra parte, l’esecuzione forzata è sospesa per gli obblighi di bilancio soggetti a rateizzazione e non è costituita alcuna cauzione, tenuto conto del breve termine per il pagamento della rata (12 mesi), la difficile situazione di liquidità finanziaria cui devono far fronte i contribuenti rispetto al periodo preesistente e la necessità di sostenere il contesto imprenditoriale per rivitalizzare l’impresa. Il ministero delle Finanze ha dichiarato che gli obblighi di bilancio non sono considerati scaduti durante il periodo in cui il pagamento deve essere riprogrammato, e i contribuenti devono pagare tutti gli obblighi derivanti durante questo periodo, con la possibilità di prorogare i termini di pagamento.

Il debitore può chiedere, una volta durante il periodo di validità della rata di pagamento, che la rata sia adeguata includendo nello schema le obbligazioni che sono la condizione per la sua validità continuata;

Può anche mantenere la rata per il pagamento, che è stato perso, una volta per il periodo di validità della rata, vale a dire, durante i 12 mesi di rata.