La disoccupazione tecnica e stato fino poco a tempo fa un concetto del Codice del Lavoro. Dopo varie modifiche legislative, tuttavia, il termine “disoccupazione tecnica” è stato rimosso, essendo sostituito dalle parole” sospensione di lavoro” o “temporanea interruzione del lavoro”. “Tuttavia, nel linguaggio comune, la frase” disoccupazione tecnica” è ancora usata quando si vuole fare riferimento a tale interruzione o la sospensione temporanea del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi e dei contributi sociali, il governo offre un aiuto agli imprenditori in questo periodo tramite l’ordinanza d’urgenza no. 28/2009 per la regolamentazione delle misure di protezione sociale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, no. 186 del 25 marzo 2009:
La disoccupazione tecnica e stato fino poco a tempo fa un concetto del Codice del Lavoro. Dopo varie modifiche legislative, tuttavia, il termine “disoccupazione tecnica” è stato rimosso, essendo sostituito dalle parole” sospensione di lavoro” o “temporanea interruzione del lavoro”. “Tuttavia, nel linguaggio comune, la frase” disoccupazione tecnica” è ancora usata quando si vuole fare riferimento a tale interruzione o la sospensione temporanea del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda il pagamento degli stipendi e dei contributi sociali, il governo offre un aiuto agli imprenditori in questo periodo tramite l’ordinanza d’urgenza no. 28/2009 per la regolamentazione delle misure di protezione sociale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte I, no. 186 del 25 marzo 2009:
“Articolo 2. – (1) Durante l’interruzione temporanea del lavoro delle imprese come per art. 53 (1) della Legge no. 53/2003 – Codice del Lavoro, ma per non più di 3 mesi, il datore di lavoro e gli dipendenti sono esenti dal pagamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori che ricevono l’indennità di non meno del 75% dello stipendio base corrispondente al posto di lavoro occupato.
(2) i rediti ricevuti dai dipendenti come indennità di almeno 75% dello stipendio base corrispondente al posto di lavoro occupato, durante l’interruzione temporanea di attività secondo l’articolo 53. (1) della legge no. 53/2003 – Codice del Lavoro, non sono considerati redito del stipendi e quindi non sono imponibili, per un periodo non superiore a 3 mesi, alle imposte sui redditi previsti nella Legge no. 571/2003 – il Codice Fiscale”.
In conclusione, durante la disoccupazione tecnica, a condizione che esso non può superare un periodo di 3 mesi, i datori di lavoro saranno esenti dal pagamento delle imposte e dei contributi al budget dello Stato per le indennità di 75% pagate ai lavoratori.
Inoltre non è obbligatorio che tutti i dipendenti di una società siano tecnicamente disoccupati allo stesso tempo. La società può compiere un’ulteriore serie di attività di supporto (ad esempio, attività amministrative), mentre le attività principali (ad esempio la produzione) vengono interrotte.