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deRenata Ban Agosto 28, 2009

Le ditte possono chiedere adesso il rimando del pagamento per gli obblighi fiscali

Il Governo della Romania ha pubblicato nel 23 luglio 2009 le normi d’applicazione dell’Ordinanza di Emergenza 92/1009 per il rimando al pagamento dei obblighi fiscali non pagati al termine in seguito agli effetti della crisi economica-finanziaria fissando cosi il quadro in quale le società possono beneficiare del rimando ai pagamenti degli obblighi fiscali. Le previsioni OUG numero 92/2009 si applicheranno fino al 30 giugno 2010.

Secondo questo atto normativo il rimando al pagamento si concede per gli obblighi fiscali amministrati di ANAF e non pagati al termine: imposte, tasse, contribuzioni, e altre somme dovute al bilancio generale consolidato, ma anche per le maggioranze di rimando afferente ai questi.

Condizioni per beneficiare del rimando al pagamento

Per beneficiare di rimando al pagamento i contribuenti devono compiere cumulativo le seguente condizioni:

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Il Governo della Romania ha pubblicato nel 23 luglio 2009 le normi d’applicazione dell’Ordinanza di Emergenza 92/1009 per il rimando al pagamento dei obblighi fiscali non pagati al termine in seguito agli effetti della crisi economica-finanziaria fissando cosi il quadro in quale le società possono beneficiare del rimando ai pagamenti degli obblighi fiscali. Le previsioni OUG numero 92/2009 si applicheranno fino al 30 giugno 2010.

Secondo questo atto normativo il rimando al pagamento si concede per gli obblighi fiscali amministrati di ANAF e non pagati al termine: imposte, tasse, contribuzioni, e altre somme dovute al bilancio generale consolidato, ma anche per le maggioranze di rimando afferente ai questi.

Condizioni per beneficiare del rimando al pagamento

Per beneficiare di rimando al pagamento i contribuenti devono compiere cumulativo le seguente condizioni:

Il Governo della Romania ha pubblicato nel 23 luglio 2009 le normi d’applicazione dell’Ordinanza di Emergenza 92/1009 per il rimando al pagamento dei obblighi fiscali non pagati al termine in seguito agli effetti della crisi economica-finanziaria fissando cosi il quadro in quale le società possono beneficiare del rimando ai pagamenti degli obblighi fiscali. Le previsioni OUG numero 92/2009 si applicheranno fino al 30 giugno 2010.

Secondo questo atto normativo il rimando al pagamento si concede per gli obblighi fiscali amministrati di ANAF e non pagati al termine: imposte, tasse, contribuzioni, e altre somme dovute al bilancio generale consolidato, ma anche per le maggioranze di rimando afferente ai questi.

Condizioni per beneficiare del rimando al pagamento

Per beneficiare di rimando al pagamento i contribuenti devono compiere cumulativo le seguente condizioni:

  • avere tutte le dichiarazioni fiscale deposte conforme alla legge;
  • di non registrare obblighi fiscali restanti nel 30 settembre 2008;
  • di non avere iscritti fatti nel casellario fiscale;
  • di non avere attirata la responsabilità per contribuenti persone fisiche, secondo alle previste della Legge numero 85/2006 riguardando la procedura dell’insolvenza oppure di non attirarsi la responsabilità solitaria per i contribuenti, secondo le previste articolo numero 27 e 28 dal Codice di procedura fiscale.

Il periodo del rimando

Il rimando al pagamento non può superare 6 mesi oppure il 20 dicembre dell’anno fiscale in quale si concede e il rimando al pagamento si concede a un contribuente una volta sola in un anno calendaristico. Il termine comincia dalla data dell’emissione della decisione di concedere del rimando al pagamento.

Modo di concedere

Il rimando al pagamento si concede alla richiesta dei contribuenti, persone fisiche o giuridiche , indifferente della forma di proprietà , il modo di organizzazione e la data della fondazione. Il termine generale di soluzionare delle richieste di rimando al pagamento e’ di massimo 15 giorni dalla data di deposizione delle richieste.

Il certificato di attestazione fiscale richiesto dal contribuente nello stesso tempo con la richiesta di rimando al pagamento contenerà le somme che faranno l’oggetto di questa richiesta. In certificato si menzionerà i crediti fiscali principali esigibili, esistente nel soldo nel ultimo giorno del mese precedente alla deposizione della richiesta e non pagati alla data della liberazione , ma anche le maggioranze di ritardo afferente alle queste.

I contribuenti che non hanno la residenza fiscale in Romania e che hanno obblighi fiscali non pagati al termine, possono beneficiare di rimando al pagamento solo se questi designano un delegato conforme allo articolo 18 dal Codice di procedura fiscale.

L’obbligo della costituzione delle garanzie nello scopo dell’ottenimento di rimando al pagamento

La costituzione delle garanzie sotto la forma delle lettere di garanzia bancaria, dei buoni mobili ed immobili e’ un obbligo nello scopo dell’ottenimento di rimando al pagamento, e il quantum di tutti questi deve coprire le some rimandate al pagamento.

Nel caso di una lettera di garanzia bancaria, questa avrà una validità più grande con 60 di giorni del periodo del rimando al pagamento realizzato conforme alle previste dell’articolo 4 alienato (3) dall’OUG numero 92/2009, nel caso in quale la garanzia e’ sotto la forma dei buoni mobili liberati di ogni carico, l’organo fiscale competente può verificare l’esistenza fattuale dei questi visualizzando la base dei dati dell’Archivio Elettronico di Garanzie Reale Mobiliare. E non per ultimo, nel caso in quale il contribuente offre buoni immobili liberati di ogni carico, questo presenterà all’organo fiscale competente estratto del catasto.

La perdita della validità del rimando al pagamento

I contribuenti perdono la validità del rimando al pagamento in caso nel quale:

  • i contribuenti non pagano, conforme alla legge, gli obblighi fiscali con termini di pagamenti cominciando con la data dell’emissione della decisione di rimando al pagamento;
  • non sono compiuti gli obblighi riguardando la costituzione delle garanzie sotto la forma di una lettera di garanzia bancaria oppure quale che riguardano l’offerta dei buoni liberi di ogni carichi per l’istruzione delle misure degli assicuratori.

La perdita della validità del rimando al pagamento attirerà l’annullamento di questo, ma anche l’inizio oppure la continuità, dopo il caso, dell’esecuzione costretta.

La presenza delle maggioranze di ritardo

Il periodo del rimando al pagamento degli obblighi fiscali non pagati al termine , avendo gli eccezioni previste nella Legge, sono dovuti alle maggioranze di ritardo conforme alle previsioni articolo 123 dal Codice di procedura fiscale. Il quantum delle maggioranze di ritardo e’ di 36,5% all’anno.

Gli effetti dell’applicazione di queste norme constano nell’ordine di spegnimento degli obblighi fiscali cosi come e’ stabilito d’articolo 115 dal Codice di procedura fiscale, la sospensione dell’esecuzione costretta , in misura in quale era cominciata , oppure di non cominciare l’attività di sospensione nel caso contrario, ma anche il meccanismo di correzione delle non concordanze tra l’evidenza del richiedente e di quello iscritto nella scheda di pagatore.

In questo modo, allora quando si consta non concordanze tra gli obblighi fiscali contenute nella richiesta del contribuente e quelle dal certificato di attestazione fiscale, l’organo fiscale competente chiederà in scritto, la presentazione del contribuente alla sede per chiarire la situazione fiscale del questo, inviando al contribuente anche una fotocopia del certificato di attestazione fiscale.