Considerata la moltitudine di atti normativi, comunicati stampa e confusioni create in mass-media, faciamo un riasunto alle principali misure economiche regolamentate entro il 21 marzo 2020.
Le misure concrete stabilite dal Governo attraverso l’ordinanza di Emmergenza no. 29/2020 riguardano pertanto:
Considerata la moltitudine di atti normativi, comunicati stampa e confusioni create in mass-media, faciamo un riasunto alle principali misure economiche regolamentate entro il 21 marzo 2020.
Le misure concrete stabilite dal Governo attraverso l’ordinanza di Emmergenza no. 29/2020 riguardano pertanto:
- il nuovo termine di pagamento delle imposte dovute a partire dal 21 marzo 2020 è 30 giorni dopo la fine dello stato di emergenza (se non si verificano proroghe del periodo di emergenza, il termine per gli obblighi fiscali sarebbe 15 maggio) e durante questo periodo questi non sono considerati debiti fiscali passati; in altre parole, i contribuenti beneficiano di un rinvio (non esenzione!) al pagamento delle tasse, il nuovo termine essendo 30 giorni dopo la fine dello Stato di Emergenza.
- sospensione delle misure di esecuzione mediante sequestro per i debiti, ad eccezione di quelli applicabili al recupero dei crediti di bilancio accertati da decisioni giudiziarie in materia penale;
- imposte locali: l’imposta sui fabbricati, la tassa fondiaria e la tassa per i mezzi di trasporto beneficiano del premio fissato dal consiglio locale se è versata integralmente entro il 30 giugno 2020;
- durante lo Stato di Emergenza, sia le piccole e medie imprese che i professionisti che svolgono servizi di interesse pubblico (notai, avvocati, ufficiali giudiziari) i gabinetti dei medici di famiglia e dei dentisti, nonché le federazioni sportive nazionali e le associazioni sportive che hanno cessato in tutto o in parte la loro attività sulla base di decisioni emesse dalle autorità, e quale si trovano in possesso del certificato relativo alla situazione di emergenza:
- beneficiano del rinvio del pagamento delle utenze e del rinvio del pagamento dell’affitto per l’immobile destinato alla sede legale o allo stabilimento secondario. I criteri per la determinazione dei beneficiari di questa misura sono stabiliti in base ad una decisione del Governo (questo atto normativo non esiste ancora, sarà adottato in una data successiva).
- possono invocare la forza maggiore per altri contratti in corso solo se provano di aver cercato di rinegoziare il contratto al fine di adeguare le loro condizioni alle condizioni attuali (ad eccezione delle professioni che svolgono servizi di interesse pubblico).
- saranno concesse agevolazioni alle piccole e medie imprese per finanziamenti per investimenti e per il finanziamento del capitale di lavoro (scriveremo un articolo separato con le condizioni per ottenere tali prestiti)
- le società che applicano il sistema di calcolo e pagamento dell’imposta annuale sul reddito, con anticipi trimestrali, possono effettuare anticipi trimestrali per il 2020 al livello dell’importo risultante dal calcolo dell’imposta sul reddito corrente, e non ad un quarto dell’imposta sugli utili dovuta per l’esercizio precedente. Tale calcolo è mantenuto per l’intero anno 2020.
- il termine per la presentazione della notifica relativa alla possibilità di evitare l’apertura di una procedura d’insolvenza mediante la ristrutturazione degli obblighi di bilancio è stato prorogato fino al 31 luglio 2020 e la domanda effettiva può essere presentata entro il 30 ottobre;
- il termine per la presentazione della dichiarazione sul beneficiario reale è prorogato di 3 mesi dalla data di fine dello stato di emergenza e durante lo stato di emergenza la presentazione della dichiarazione è sospesa.
Altre misure di lotta contro gli effetti del COVID-19, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale il 21 marzo (MO 230 e MO 231), riguardano:
- concedere ai genitori un periodo di riposo supplementare in caso di chiusura di una scuola
- misure di protezione sociale per i dipendenti in caso di chiusura totale o parziale del l’attività.
Entrambi i testi legislativi contengono disposizioni sostanzialmente modificate rispetto alle comunicazioni precedenti. Ritorniamo con un articolo separato per ciascuna di queste misure.
Attenzione! Misure che erano state annunciate inizialmente ma alla fine NON ADOTTATE:
- Le dichiarazioni fiscali, che devono essere presentate entro il 25 marzo 2020, devono essere presentate entro tale data, senza possibilità di differire la loro presentazione, come inizialmente dichiarato nel comunicato stampa dell’ANAF del 16 marzo. Tuttavia, poiché ci saranno aziende che avranno difficoltà a presentare le dichiarazioni dei redditi entro il 25 marzo a causa della confusione creata dalla nuova comunicazione del 21 marzo, Il Ministero delle Finanze e ANAF ha detto che tutti i casi eccezionali, giustificata da ritardi nella presentazione delle dichiarazioni, sarà trattata con tutta l’apertura e la clemenza previste dalla legge.
- La misura che prevedeva che durante il periodo in cui la Romania si trovava in uno stato di emergenza, le ispezioni fiscali e i controlli antifrode sui contribuenti saranno sospesi (fatta eccezione per i controlli che possono essere effettuati a distanza e per l’evasione fiscale in caso di indicazioni) non è stata adottata. In conclusione, i contribuenti possono continuare ad aspettarsi ispezioni e controlli fiscali.
- altre agevolazioni promesse nei vari progetti e comunicazioni, ma che non si ritrovano non nella forma definitiva della legge, sono: le agevolazioni fiscali per le scadenze di aprile e maggio e la procedura per il rimborso rapido dell’IVA.
Al momento non sappiamo se queste misure saranno incluse in altri atti normativi, o se l’Esecutivo ha deciso di rinunciare alla loro applicazione.