Nell’ordinanza di emergenza 211/04.12.2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n./07.12.2020, è stato deciso di prorogare il periodo di applicazione di alcune misure di protezione sociale adottate nel contesto della diffusione del coronavirus, 132/2020 sulle misure di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro, ma anche per stimolare la crescita dell’occupazione.
In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Romania a seguito della diffusione del virus SAR-Cov-2, dell’aumento del numero di malattie e del completamento permanente delle aree di attività in cui sono introdotte restrizioni, occorre prevedere misure di protezione sociale per i lavoratori, i datori di lavoro e gli altri professionisti in una situazione in cui lo stato di allerta continuerà oltre il 31 dicembre 2020.
Nell’articolo unico dell’ordinanza di emergenza del governo no. 120/2020 sull’introduzione di misure di sostegno a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’attuale contesto epidemiologico, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n./24.07.2020, il paragrafo 3 è così modificato:
La misura di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo di sospensione dell’attività, ma non oltre il 30 giugno 2021.
Ordinanza governativa di emergenza 132/2020 sulle misure di sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica e per stimolare la crescita dell’occupazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania, parte I, n./10.08.2020, con i successivi supplementi, è modificato come segue:
L’articolo 1, i paragrafi 1, 2 e 9 vanno letti come segue:
(1) In deroga alle disposizioni dell’articolo 8(1) e dell’articolo 112(1) della legge 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicato, come modificato e completato in seguito, in caso di riduzione temporanea dell’attività causata dalla creazione dello stato di emergenza/allarme/assedio, ai sensi della legge, i datori di lavoro possono ridurre l’orario di lavoro dei lavoratori al massimo dell’80 % del periodo mensile calcolato, con l’informazione e la consultazione del sindacato, dei rappresentanti dei lavoratori o dei lavoratori, a seconda dei casi, prima della comunicazione della decisione del dipendente.
(2) La riduzione dell’orario di lavoro alle condizioni di cui al paragrafo 1 è determinata con decisione del datore di lavoro, per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi, su base mensile, con obbligo per il datore di lavoro di fissare l’orario di lavoro per l’intero mese.
(9) Durante il periodo di applicazione della misura di cui al paragrafo 1, è vietato l’impiego di personale nell’esercizio di attività identiche o analoghe a quelle esercitate da lavoratori il cui orario di lavoro è stato ridotto, nonché subappalto di attività svolte da dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto. Tale divieto riguarda strettamente i posti di lavoro in cui i lavoratori esercitano effettivamente la loro attività, situati nella zona assicurata dal datore di lavoro, alla quale si applica la misura di cui al paragrafo 1.
All’articolo 7, il paragrafo 2 è così modificato:
(2) L’indennità di cui all’articolo 1 (4) non è cumulata per lo stesso agente se i periodi di godimento si sovrappongono alla misura di cui all’articolo 5 con le misure di sostegno attivo concesse a norma degli articoli I e III dell’ordinanza governativa di emergenza 92/2020 per istituire misure di sostegno attivo per i lavoratori e i datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica, 76/2002, modificata e completata.
In conclusione, con queste modifiche legislative:
- i datori di lavoro possono ridurre l’orario di lavoro di oltre l’80% (precedentemente 50%);
- la riduzione dell’orario di lavoro è fissata con decisione del datore di lavoro per un periodo di almeno cinque giorni lavorativi mensili;
- il datore di lavoro è tenuto a fissare l’orario di lavoro per l’intero mese;
- durante il periodo di applicazione della misura è vietato impiegare personale per svolgere attività identiche o simili a quelle svolte da dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto, nonché alle attività di subappalto svolte da dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto.