Questa versione del sito web è attualmente in costruzione.

Nuove agevolazioni per i datori di lavoro che scelgono di mantenere i dipendenti dopo la Casa Integrazione

I datori di lavoro hano rocevuto chiarimenti venerdi sera su come procedere con i dipendenti che si trovano in Casa Intergazione. Dopo la pubblicazione del decreto 92/2020, sono state chiarite quali sono le agevolazioni di cui possono beneficiare.

In questo articolo, abbiamo riassunto le principali disposizioni contenute nell’ordinanza 92/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 459/29 maggio 2020, sull’istituzione di misure di sostegno attivo per i dipendenti e i datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione della SAR-Cov-2 coronavirus, così come per la modifica di alcuni atti normativi.

Read article

I datori di lavoro hano rocevuto chiarimenti venerdi sera su come procedere con i dipendenti che si trovano in Casa Intergazione. Dopo la pubblicazione del decreto 92/2020, sono state chiarite quali sono le agevolazioni di cui possono beneficiare.

In questo articolo, abbiamo riassunto le principali disposizioni contenute nell’ordinanza 92/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 459/29 maggio 2020, sull’istituzione di misure di sostegno attivo per i dipendenti e i datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione della SAR-Cov-2 coronavirus, così come per la modifica di alcuni atti normativi.

I datori di lavoro hano rocevuto chiarimenti venerdi sera su come procedere con i dipendenti che si trovano in Casa Intergazione. Dopo la pubblicazione del decreto 92/2020, sono state chiarite quali sono le agevolazioni di cui possono beneficiare.

In questo articolo, abbiamo riassunto le principali disposizioni contenute nell’ordinanza 92/2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 459/29 maggio 2020, sull’istituzione di misure di sostegno attivo per i dipendenti e i datori di lavoro nel contesto della situazione epidemiologica causata dalla diffusione della SAR-Cov-2 coronavirus, così come per la modifica di alcuni atti normativi.

Il decreto stabilisce che, a decorrere dal 1 giugno 2020, i datori di lavoro, i cui dipendenti hanno beneficiato delle disposizioni del decreto 30/2020, per il pagamento dell’indennità di disoccupazione tecnica (Casa Integrazione), nonché i datori di lavoro i cui dipendenti avevano contratti di lavoro individuali sospesi durante lo stato di emergenza o di allerta, ai sensi dell’articolo 52 (1) (c) del Codice del Lavoro e non hanno beneficiato delle disposizioni dell’ordinanza 30/2020, hanno diritto, per un periodo di tre mesi, ad un aiuto da parte della Stato che rappresenta il 41,5% dello stipendio base lordo corrispondente al posto di lavoro, ma non più di 41,5% della retribuzione lorda media stabilita dalla legge sulla previdenza sociale n. 6/2020.

I datori di lavoro dovranno, invece, mantenere il raporto di lavoro per questi dipendenti fino al 31 dicembre 2020, tranne che per i lavoratori stagionali e per i quali la cessazione del rapporto di lavoro avviene per motivi non imputabili al datore di lavoro.

Questa agevolazione andrà a beneficio solo dei dipendenti i cui contratti di lavoro individuale è stato sospeso per un minimo di 15 giorni durante lo stato di emergenza o di allerta e che hanno ricevuto l’indennità prevista dall’ordinanza 30/2020 o le disposizioni dell’articolo 53 della legge 53/2003 – Codice del Lavoro.

Un respiro è offerto anche ai datori di lavoro soggetti a restrizioni da parte delle autorità competenti e non sono autorizzati a riaprire la loro attività. I datori di lavoro possono scegliere di ricevere il 41,5% dello stipendio base dei dipendenti per tre mesi o di applicare l’ordinanza modificata e completata 30/2020, che è quello di pagare la disoccupazione tecnica (Casa Integrazione), ma solo fino a quando le restrizioni sono revocate.

La procedura per il regolamento degli importi subvenzionati è diversa in questo caso. Questa volta, a differenza del modo in cui sono state pagate le prestazioni per la Casa Integrazione, i datori di lavoro pagheranno integralmente l’equivalente degli stipendi dei dipendenti e poi inviare, nel periodo 1-25 del mese successivo, al AJOFM per vie elettroniche:

  • domanda firmata e datata dal rappresentante legale;
  • un’autodichiarazione;
  • un elenco delle persone che beneficiano di tale importo.

Il regolamento delle somme è effettuato entro 10 giorni dall’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di dichiarazione e di pagamento relativi alle retribuzioni e il pagamento delle somme è effettuato mediante trasferimento sui conti dei datori di lavoro, ma solo dopo il controllo da parte dell’AJOFM, che i datori di lavoro hanno fatto le loro dichiarazioni e pagato gli stipendi.

Un articolo importante dell’ordinanza riguarda i datori di lavoro, i quali nel periodo dal 1 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 assumano, per un periodo indeterminato, a tempo pieno, persone di età superiore a 50 anni, i cui rapporti di lavoro sono cessati per motivi non imputabili a loro, durante lo stato di emergenza o di allarme, e sono registrati come disoccupati nel registro AJOFM. I datori di lavoro riceveranno il 50% dello stipendio mensile del dipendente per questa categoria di persone, ma non più di 2.500 lei al mese, in un periodo di 12 mesi.

La stessa agevolazione è prevista per i datori di lavoro che assumano entro il 31 dicembre 2020, per un periodo indeterminato, a tempo pieno, persone di età compresa tra 16 e 29 anni. L’unica condizione in questo caso è che le persone siano iscritte come disoccupati nei registri AJOFM, senza l’obbligo che i contratti di lavoro siano stati risolti durante lo stato di emergenza o di allarme. I datori di lavoro otterranno il 50 per cento dello stipendio mensile del dipendente, per 12 mesi, ma non più di 2.500 lei.

Le disposizioni in questi due casi sono applicabili anche nell’assunzione di cittadini rumeni che hanno cessato il lavoro con datori di lavoro stranieri e che sono in corso in altri stati, per motivi non imputabili a loro, tramite licenziamento.

Gli importi ricevuti come subvenzione dallo Stato riferiscono tuttavia al tempo effettivamente prestato dai dipendenti e non saranno cumulati, per lo stesso dipendente, con le sovvenzioni concesse ai datori di lavoro che hanno concluso contratti o convenzioni con l’AJOFM ai sensi dell’articolo 80, Articoli 85 e 934 della legge 76/2002 sull’assicurazione contro la disoccupazione e la promozione dell’occupazione.

I datori di lavoro che beneficiano di queste disposizioni saranno obbligati a mantenere i rapporti di lavoro per un periodo minimo di 12 mesi dalla data di scadenza delle agevolazioni.

Il decreto stabilisce che i datori di lavoro che recedono dai contratti individuali di lavoro dei dipendenti prima dei termini prescritti sono tenuti a restituire integralmente gli importi ricevuti alle agenzie di collocamento per ogni persona per la quale il rapporto di lavoro è stato risolto prima del termine, più l’interesse di riferimento della Banca nazionale della Romania in vigore al momento della risoluzione di contratti di lavoro individuali, se la risoluzione ha avuto luogo ai sensi degli articoli 55 (b), 56 (1) (d) e (e) e 65 della legge n 53/2003 – Codice del lavoro.