Il 10 dicembre 2008 il Governo romeno ha adottato la Decisione nr.1682, che modifica e completa l’Ordinanza d’Urgenza del Governo no.148/2005 per quello che riguarda il sostenimento della famiglia per la crescita del bambino.
Questa decisione porta una serie di novità a vantaggio delle mamme oppure delle future mamme che hanno redditi con una valore superiore all’indennità fissa mensile di 600 lei.
Il 10 dicembre 2008 il Governo romeno ha adottato la Decisione nr.1682, che modifica e completa l’Ordinanza d’Urgenza del Governo no.148/2005 per quello che riguarda il sostenimento della famiglia per la crescita del bambino.
Questa decisione porta una serie di novità a vantaggio delle mamme oppure delle future mamme che hanno redditi con una valore superiore all’indennità fissa mensile di 600 lei.
Si prevede, come risulta dalle norme d’applicazione dell’ Ordinaza, che cominciando con gennaio 2009, che l’indennità per la crescita del bambino s’ accorda una somma di 600 lei oppure,opzionale, una somma di 85% dalla media dei redditi professionali realizzati nei ultimi 12 mesi dal ultimo anno anteriore della data di nascita del bambino oppure, dopo il caso, della data in cui il bambino è stato affidato per l’adozione , è stato adottato oppure il bambino è stato preso in sistemazione oppure in sistemazione d’urgenza, e anche per la data dalla quale la persona è stata nominata tutore, secondo la legge.
Questa somma di 85% è limitata alla somma massima di 4,000 lei, anche se i redditi professionali realizzati superano questa limite.
Nel caso in quale una persona realizza redditi un periodo determinato, di qualche mese nel arco dei 12 mesi, la base di calcolo per la stabilire la somma dell’indennità per la crescita del bambino è rappresentata dalla somma totale dei redditi realizzati in questi mesi, divisa per 12.
Per la somma dei redditi inferiore di 600 lei s’accorda un’indennità per la crescita del bambino di 600 lei.
Il diritto per l’indennità per la crescita del bambino s’accorda cominciando con gennaio 2009 anche per le persone che, nel primo Gennaio 2009, erano nelle seguente situazioni:
- in caso del pagamento dell’ indennità per la crescita del bambino;
- in caso del pagamento dell’indennità per la crescita del bambino oppure del incentivo mensile e non hanno chiesto questo diritto;
- in caso del incentivo mensile;
- in caso del congedo per maternità e in caso del pagamento del’ indennità afferente.
- nel caso in quale potevano usufruire dell’indennità per la crescita del bambino oppure dell’incentivo mensile e non hanno chiesto questo diritto;
- le richieste che riguardano l’accordo del ‘ indennità per la crescita del bambino che non sono state risolte entro il 31 dicembre 2008.