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Estensione della disoccupazione tecnica e di altre misure introdotte dalla OUG 70/2020

L’ordinanza di emergenza n. 70/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di martedì (14 maggio 2020). Apporta molti cambiamenti, i più importanti dei quali riguardano il codice fiscale e la risoluzione della disoccupazione tecnica, come misura per aiutare le aziende colpite dalla crisi causata da SAR-Cov-2.

Di seguito è riportata una sintesi delle principali disposizioni contenute nella OUG 70/2020, in alcune importanti categorie: 

 

I. Estensione delle misure di protezione sociale

L’atto normativo riguarda varie misure causate dall’attuale situazione epidemiologica in Romania, tra cui:

  • il periodo per la concessione dell’indennità tecnica di disoccupazione è prorogato fino al 31 maggio 2020;

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L’ordinanza di emergenza n. 70/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di martedì (14 maggio 2020). Apporta molti cambiamenti, i più importanti dei quali riguardano il codice fiscale e la risoluzione della disoccupazione tecnica, come misura per aiutare le aziende colpite dalla crisi causata da SAR-Cov-2.

Di seguito è riportata una sintesi delle principali disposizioni contenute nella OUG 70/2020, in alcune importanti categorie: 

 

I. Estensione delle misure di protezione sociale

L’atto normativo riguarda varie misure causate dall’attuale situazione epidemiologica in Romania, tra cui:

  • il periodo per la concessione dell’indennità tecnica di disoccupazione è prorogato fino al 31 maggio 2020;

    L’ordinanza di emergenza n. 70/2020 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di martedì (14 maggio 2020). Apporta molti cambiamenti, i più importanti dei quali riguardano il codice fiscale e la risoluzione della disoccupazione tecnica, come misura per aiutare le aziende colpite dalla crisi causata da SAR-Cov-2.

    Di seguito è riportata una sintesi delle principali disposizioni contenute nella OUG 70/2020, in alcune importanti categorie: 

     

    I. Estensione delle misure di protezione sociale

    L’atto normativo riguarda varie misure causate dall’attuale situazione epidemiologica in Romania, tra cui:

    • il periodo per la concessione dell’indennità tecnica di disoccupazione è prorogato fino al 31 maggio 2020;

    • il periodo di concessione dell’indennità di disoccupazione tecnica sarà prorogato oltre tale data per alcuni settori di attività in cui permangono le attuali restrizioni;

    • le prestazioni tecniche di disoccupazione dei lavoratori dipendenti sono fissate al 75 % dello stipendio base corrispondente al loro posto di lavoro, l’indennità da versare al bilancio dell’assicurazione contro la disoccupazione;

    • tale indennità non può superare il 75 % della retribuzione lorda media prevista dalla legge sulla sicurezza sociale dello Stato del 2020 (n. 6/2020), vale a dire 4,071,75 Ron.

    In deroga alle disposizioni della legge 76/2002 sull’assicurazione contro la disoccupazione:

    • periodo durante il quale i rapporti di lavoro sono sospesi durante l’emergenza e lo stato di allerta stabilito dalla legge, essa è presa in considerazione per stabilire il periodo contributivo di almeno dodici mesi nei 24 mesi precedenti la data di registrazione della domanda di indennità di disoccupazione;

    • il periodo di emergenza e il periodo di allerta durante il quale sono sospesi singoli contratti di lavoro ai sensi dell’articolo 52 (1) (b), (c) e (d); (2) ai sensi della legge 53/2003, per i quali i datori di lavoro non sono tenuti a versare il contributo assicurativo per il lavoro, costituiscono un tirocinio assimilato nel sistema di assicurazione contro la disoccupazione;

    • per la determinazione e il calcolo dell’indennità di disoccupazione di cui alla legge 76/2002, si utilizza l’indennità di cui all’articolo XI (1) dell’ordinanza governativa di emergenza 30/2020, modificata e completata.

    Il numero di ferie retribuite per uno dei genitori è fissato anche entro la fine dell’anno scolastico 2019-2020.

    I datori di lavoro del settore privato, le autorità pubbliche centrali e locali e le istituzioni, indipendentemente dal metodo di finanziamento e subordinazione, nonché le raccomandazioni autonome, le società nazionali, le società nazionali e le società in cui il capitale sociale è interamente o principalmente di proprietà dello stato o di un’unità amministrativo-territoriale, con più di 50 dipendenti, sono tenuti a stabilire programmi di lavoro individualizzati senza l’accordo del dipendente in modo che i dipendenti possono garantire che ci sia un intervallo di un’ora all’inizio e alla fine del loro orario di lavoro, entro tre ore.

    Il programma di lavoro individualizzato e il modo in cui è ripartito in giorni sono stabiliti nel documento complementare al contratto di lavoro individuale o nell’atto amministrativo emesso dal capo dell’istituzione o dell’autorità pubblica, a seconda dei casi.

     

    II. Misure sanitarie

    • i servizi medici, le cure domiciliari, i medicinali, il materiale sanitario e i dispositivi medici, le tecnologie e i dispositivi di assistenza sono concessi e convalidati senza la necessità di utilizzare la tessera sanitaria nazionale o i documenti sostitutivi;

    • le consultazioni mediche nell’assistenza medica primaria e nell’ambulanza clinica, compresi alcuni servizi correlati necessari per l’azione medica, forniti nel pacchetto di servizi di base, o nel pacchetto minimo di servizi sanitari, possono essere fornite anche a distanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione. 

    III. Provvedimenti relativi al l’attività del l’Ufficio nazionale del registro di commercio

    • per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, il registro del commercio è effettuato principalmente per via elettronica e per corrispondenza, a norma di legge;

    • il lavoro con il pubblico presso le scrivanie dell’istituzione viene svolto durante un programma di lavoro di quattro ore, suddiviso in due intervalli orari, e durante il periodo tra questi i luoghi interessati dal lavoro con il pubblico vengono disinfettati;

    • tutti i dettagli su come l’ORC funzionerà nei prossimi 6 mesi possono essere trovati qui.

    IV. Misure in materia di insolvenza

    • durante lo stato di allerta, il debitore insolvente potrà rivolgersi al tribunale per l’applicazione delle disposizioni della legge 85/2014 sulla prevenzione dell’insolvenza e le procedure di insolvenza, come modificate e completate, ma non è tenuto a presentare la domanda;

    • la domanda è corredata della prova dell’intenzione di aprire una procedura d’insolvenza presso l’organismo fiscale competente.

    V. Misure fiscali

    • forniture ad associazioni e fondazioni legalmente costituite di medicinali, attrezzature di protezione, altri dispositivi o attrezzature mediche e forniture mediche che possono essere utilizzati per la prevenzione, la limitazione, il trattamento e il controllo della COVID-19 sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto con diritto a detrazione, secondo la definizione di cui all’allegato 2 dell’ordinanza di emergenza, effettuata entro il 1 settembre 2020:

      • L’esenzione si applica solo a condizione che i beni acquistati dalle associazioni/fondazioni siano utilizzati da queste per combattere il COVID-19 o siano donati ad altri soggetti che li utilizzano per combattere il COVID-19;

      • Il fornitore giustifica l’esenzione dall’IVA con la sua dichiarazione sulla propria responsabilità relativa alla destinazione della merce, fornita dall’associazione/fondazione beneficiaria al più tardi al momento della consegna.

    • Per il reddito imponibile della Romania da parte di residenti e non residenti provenienti da attività che si occupano dell’organizzazione di eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi o di intrattenimento o dalla partecipazione effettiva a tali attività:

      • l’imposta è calcolata, vale a dire è trattenuta il giorno del versamento delle entrate ed è dichiarata e versata al bilancio dello stato entro 25 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto;

      • l’imposta è calcolata, trattenuta, dichiarata e versata al bilancio dello stato in lei, al tasso di cambio del mercato dei cambi, comunicato dalla Banca nazionale della Romania il giorno del pagamento del reddito ai non residenti;

      • queste disposizioni si applicano quando eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, culturali, educativi o di intrattenimento sono riprogrammati entro la fine del 2021 a seguito della situazione epidemiologica con il coronavirus SAR-Cov-2. 

    VI. Sospensione del rimborso di rate, interessi e onorari:

    Per beneficiare della sospensione del rimborso delle rate, degli interessi e delle commissioni, ai sensi della OUG 37/2020:

    • i debitori inviano una richiesta ai creditori per posta elettronica, alle coordinate specificate nel contratto di credito o attraverso un altro canale di comunicazione a distanza offerto dal creditore, entro il 15 giugno 2020;

    • Il certificato di emergenza richiesto per beneficiare della sospensione del rimborso delle rate deve essere stabilito, sulla base di autodichiarazioni da parte dei debitori, una riduzione del reddito o delle entrate di almeno il 25% nel mese di marzo, aprile o maggio 2020 con riferimento alla media di gennaio e febbraio 2020 o interruzione parziale o totale dell’attività a seguito di decisioni emesse dalle autorità pubbliche competenti durante lo stato di emergenza decretato (novità: mese può).

    VII. Misure relative al trasporto stradale di passeggeri e di studenti nelle contee

    I vettori sono tenuti a garantire che gli alunni e le altre categorie di persone che beneficiano di servizi di trasporto specifici siano trasportati gratuitamente, sotto sanzione:

    • risolvere i contratti di delega di servizio pubblico per il trasporto di persone su strada, su voli di linea a livello di contea o

    • ritiro della licenza di rotta nel caso di trasporti tra contee. 

    VIII. Misure in campo economico

    • il termine entro il quale il Ministero dell’Economia, dell’Energia e del Commercio può rilasciare certificati di situazioni di emergenza su richiesta è prorogato fino al 15 giugno 2020, agli Operatori Economici la cui attività è interessata nel contesto della pandemia SAR-Cov-2 durante lo stato di emergenza;

    • il certificato di emergenza rilasciato dal Ministero dell’Economia, dell’Energia e dell’ambiente imprenditoriale rileva, sulla base dell’autodichiarazione, che l’operatore economico ha avuto un calo delle entrate di almeno il 25% nel mese di marzo, aprile o maggio 2020 con riferimento alla media di gennaio e febbraio 2020 o alla cessazione parziale o totale dell’attività a seguito di decisioni adottate dalle autorità pubbliche competenti durante lo stato di emergenza stabilito;

    • durante lo stato di allerta, i gestori del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale garantiscono la continuità della fornitura dei servizi e, se si verifica un motivo di disconnessione, rinviano l’esecuzione di tale operazione fino alla cessazione dello stato di allerta;

    • durante lo stato di allerta, gli operatori idrici, i canali e le strutture igienico-sanitarie garantiscono la continuità della fornitura dei servizi in questione e, in caso di guasto alla disconnessione, rinviano l’esecuzione di tale operazione fino alla cessazione dello stato di allerta.